Nuova legislazione per l’etichettatura ambientale
È ormai entrato a pieno regime l’obbligo di etichettatura ambientale di ogni imballaggio, normativa in vigore dal 26 settembre 2020, che impone l’inserimento di tutte le informazioni utili sulla gestione dei rifiuti in base al packaging.
Quest’ondata di cambiamento, nonostante i rallentamenti sanitari che si sono verificati nel 2020, è giunta anche in Italia con un nuovo decreto, che ha modificato parte dell’art. 219 c.5 del d.lgs.152/2006 dedicato ai “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.
Si può definire “svolta green” proprio perché, con questo intervento il legislatore:
– ha introdotto un obbligo per i produttori del packaging supportare i propri clienti di apporre un’etichetta ambientale sugli imballaggi nel rispetto delle norme tecniche, per semplificare la raccolta, il riutilizzo e riciclo degli imballaggi ma anche per dare una corretta informazione ai consumatori sulla tipologia di imballaggio stesso.
Ovviamente, le novità portano con sé dubbi e incertezze. È utile, dunque, comprendere bene la portata delle stesse e, soprattutto, analizzare le singole fattispecie introdotte per disciplinare le diverse tipologie di packaging (es. per prodotti alimentari, farmaceutici e tecnologici).
Lo smaltimento differenziato dei rifiuti: verso un solido paradigma rispettoso dell’ambiente
Lo smaltimento differenziato dei rifiuti è entrato nella quotidianità di ciascuno: “riparare” ai danni fatti finora è un dovere morale che deve riguardare la collettività, senza alcuna eccezione.
Per questa nuova etichettatura, accanto all’informativa sulla destinazione finale degli imballaggi, i produttori sono tenuti ad indicare espressamente anche la natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione.
Questa previsione è stata inserita nell’art. 218, lettera r del d.lgs. 152/2006 in conformità con quanto evidenziato già nella Decisione 97/129/CE della Commissione Europea.
Sempre nel d.lgs. 152/2006 all’art. 182 ter è presente un’importante previsione che consente di differenziare gli imballaggi compostabili dalle plastiche convenzionali: questo favorirà ancor di più un corretto smistamento dei rifiuti che vedrà trattare le plastiche “usuali” negli impianti loro destinati e gli imballaggi biodegradabili negli impianti di riciclo organico.
Piccoli passi realizzati oggi che porteranno benefici non indifferenti domani e che, grazie ad un corretto smaltimento dei rifiuti in ogni fase della filiera di produzione e distribuzione delle merci, consolideranno un paradigma green che potrà favorire l’economia circolare su tutto il territorio europeo.
Non è utopia, solo con una scia di provvedimenti mirati tutto questo si potrà finalmente verificare!
Green UE e Green Italy: etichettatura ambientale ed elementi che la compongono
L’Unione Europea fin da subito si è attivata in un’ottica di piena realizzazione di un sistema integrato capace di garantire un corretto smaltimento dei rifiuti.
Per quanto riguarda gli imballaggi composti, cioè quelli caratterizzati da più materiali (es. carta e plastica) la loro etichetta (così come indicato dall’All. VII Decisione 97/129/CE) è caratterizzata da una lettera “C” insieme all’abbreviazione corrispondente al materiale maggiormente presente nella confezione che contribuirà ancor di più, a far comprendere ai consumatori la corretta composizione dell’imballaggio e, allo stesso tempo, evidenzierà le aziende che prestano particolare attenzione all’impatto ambientale dei prodotti da loro realizzati.
Sul versante nazionale, invece, il legislatore italiano con il d.lgs. 116/2020 ha introdotto un’etichettatura ambientale composta da tre elementi essenziali:
– la tipologia di imballaggio (descrizione scritta o grafico secondo necessità);
– l’indicazione del materiale adottato tramite codifica alfanumerica (es. PAP 21);
– tipologia di raccolta: differenziata (e indicazione del materiale: es. carta) o indifferenziata.
La disciplina legislativa è ricca di norme di dettaglio “particolareggiate”; se da un lato queste hanno contribuito a disciplinare tutte le fasi riguardanti la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi dall’altro hanno reso di difficile interpretazione gli aspetti inerenti l’obbligatorietà/facoltatività di alcune informazioni da riportare sull’etichettatura ambientale.
L’intervento del CONAI e le sue Linee Guida
Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) al fine di ridurre i dubbi interpretativi sorti sull’art. 219, comma 5 del D.L.vo 152/2006 ha predisposto delle Linee Guida (si ricorda che non hanno portata legislativa) che sono state ampiamente condivise dagli stakeholder del settore industriale e di distribuzione nazionale (Confindustria, Federdistribuzione, Istituto Italiano Imballaggio).
I punti più rilevanti del documento predisposto sono i seguenti:
– obbligatorietà sugli imballaggi (primari, secondari e terziari) della codifica alfa-numerica disciplinata con Decisione 97/129/CE;
– le etichette devono essere dotate di tutte le informazioni utili a supportare il consumatore nella raccolta differenziata (tale obbligo è sospeso fino al 31/12/2021 come previsto dal d.l. 183/2020 -decreto Milleproroghe);
Ovviamente, ad obbligatorietà di un comportamento corrisponde la rispettiva sanzione qualora questo non sia correttamente tenuto.
Ecco che, a tal proposito, l’art. 261, comma 3 del d.lgs. 152/2006 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 euro a 40.000 euro, un range monetario di rilevante portata, proprio per rimarcare l’importanza della tutela ambientale.
Inoltre, la sanzione è prevista nel caso in cui “chiunque” immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’art.219, c. 5; l’ampiezza del soggetto attivo della violazione, per interpretazione consolidata, abbraccia dunque non solo il produttore di materiale di imballaggi ma anche tutti i soggetti operanti nella filiera (es. importatori di imballaggi vuoti, commercianti, fabbricanti).
Si può concludere la disamina della Nuova legislazione per l’etichettatura ambientale con la piena consapevolezza di come sia fondamentale operare interventi legislativi tali da intervenire con decisione e forza di cambiamento in un settore che non deve semplicemente esser da tutti amato ma, piuttosto, curato e preservato per un oggi migliore e, di sicuro, un domani più sano per l’unica casa di cui il genere umano dispone, la Terra!